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IMU 2013

Ultima modifica 30 luglio 2020

Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2013

VERSAMENTO SALDO
Il Funzionario designato per la gestione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)

  • Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • Visto il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16;
  • Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228;
  • Visto il Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35;
  • Visto il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54;
  • Visto il decreto 102 del 31.08.2013, convertito in legge n. 124 del 28.10.2013,
  • Vista la delibera di  Consiglio Comunale n. 18 dell’08.11.2013, con cui sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 2013:

I N F O R M A
Con decreto n. 133 del 30.11.2013 , viene abolita la seconda rata  I.M.U., esclusivamente per le seguenti categorie di immobili:

a. Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24/07/1977, n.616;

c) Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4,5 e 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge 22/12/2011,                n. 214, e successive modificazioni.

VERSAMENTI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2013
Entro il 16 dicembre 2013 deve essere effettuato il versamento della II rata d’imposta per l’anno 2013:

  • 0,40  -  Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze ( max 1 unità per categorie C2, C6 e C7);
  • 0,76  -  Aliquota terreni edificabili;
  • 0,96  -   Aliquota ordinaria,  si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti

La detrazione pari ad € 200,00, con una maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione principale. Tale ulteriore detrazione è prevista solo per il 2012 e 2013 e non può superare l’importo massimo di € 400,00.
Agli effetti dell’IMU, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%.
Per la determinazione della base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto, occorre applicare i moltiplicatori previsti all’art. 13, c. 4 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.  
L'imposta dovuta deve essere versata utilizzando il Mod. F24 .

IMU - Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria. Anno 2013 (D.lgvo 14.02.2011 n° 201
24-08-2021

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